Se ieri vi abbiamo parlato del soggetto responsabile dei lavori di efficientamento energetico, oggi vi diciamo cosa rischia in caso di dichiarazioni false.
L’articolo 119 del Decreto Rilancio stabilisce che chi rilascia documenti asseverativi deve avere una qualifica professionale, ossia soggetti che, secondo l’art. 359 del codice penale, offrono un servizio di pubblica necessità.
Di cosa può essere accusato un professionista che dichiara il falso? Può essere accusato di due reati:
- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 codice penale): “[…] punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa da 51 a 516 euro «chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità».”
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 codice penale) “[…] punisce, con la reclusione fino a due anni, «chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.”
Per quanto riguarda i lavori di efficientamento energetico, sia l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) che l’Asseverazione sono considerati dichiarazioni sostitutive di atto notorio e, quindi, dichiarazioni fatte al pubblico ufficiale in atto pubblico. In quanto tali, se dichiarano il falso, rappresentano il secondo reato sopra citato.
QUI trovate l’articolo 119-121 del Decreto Rilancio
Fonte Quotidiano Condominio de Il Sole 24 Ore