Capitale Sociale i.v. € 200.000,00
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Sulla Gazzetta Ufficiale n° 302 del 31/12/18 è stata pubblicata la legge di Bilancio 2019 (L. 30/12/18 n° 145) che proroga per tutto il 2019 le condizioni di accesso ai benefici fiscali per l’efficienza energetica degli edifici (Ecobonus), in relazione alle spese sostenute dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2019.L’agevolazione consiste in detrazioni dall’Irpef e dall’Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano l’efficienza energetica degli edifici esistenti. Le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:
ECOBONUS, PER QUALI SPESE SPETTA IN RELAZIONE AI CONDOMINI
La detrazione è pari al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2021 per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio.
La detrazione è pari al 70% per interventi che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.
La detrazione è pari al 75% per interventi diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva che conseguano almeno la quantità media indicata nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015 .
Nel caso in cui gli interventi siano realizzati su edifici condominiali appartenenti a zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati ANCHE alla riduzione del rischio sismico, la detrazione sarà pari a:
L’importo massimo sul quale determinare l’ecobonus è così ripartito:
DOCUMENTI PER BENEFICIARE DELL’AGEVOLAZIONE:
DOCUMENTI DA TRASMETTERE ENTRO 90 GIORNI DALLA FINE DEI LAVORI ALL’ENEA:
La trasmissione deve avvenire in via telematica tramite l’applicazione web dell’Enea raggiungibile dal sito www.acs.enea.it .