24/01/2019
Sulla Gazzetta Ufficiale n° 302 del 31/12/18 è stata pubblicata la legge di Bilancio 2019 (L. 30/12/18 n° 145) che proroga per tutto il 2019 le condizioni di accesso ai benefici fiscali per l’efficienza energetica degli edifici (Ecobonus), in relazione alle spese sostenute dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2019.
L’agevolazione consiste in detrazioni dall’Irpef e dall’Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano l’efficienza energetica degli edifici esistenti. Le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:
- riduzione per il fabbisogno energetico
- miglioramento termico dell’edificio
- installazione pannelli solari
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
ECOBONUS, PER QUALI SPESE SPETTA IN RELAZIONE AI CONDOMINI
La detrazione è pari al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2021 per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio.
La detrazione è pari al 70% per interventi che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.
La detrazione è pari al 75% per interventi diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva che conseguano almeno la quantità media indicata nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015 . https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-interministeriali/2032968-decreto-interministeriale-26-giugno-2015-adeguamento-linee-guida-nazionali-per-la-certificazione-energetica-degli-edifici
Nel caso in cui gli interventi siano realizzati su edifici condominiali appartenenti a zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati ANCHE alla riduzione del rischio sismico, la detrazione sarà pari a:
- 80% se la spesa sostenuta riguarda lavori che determinano un passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore
- 85% se la spesa sostenuta riguarda lavori che determinano un passaggio a 2 o più classi di rischio sismico inferiore
L’importo massimo sul quale determinare l’ecobonus è così ripartito:
- Riqualificazione energetica edifici esistenti euro 100.000
- Involucro dell’edificio euro 60.000
- Installazione pannelli solari euro 60.000
- Impianti climatizzazione invernale euro 30.000
DOCUMENTI PER BENEFICIARE DELL’AGEVOLAZIONE:
- ASSEVERAZIONE da parte di un tecnico abilitato che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti;
- ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio. Tale certificazione è prodotta dopo la realizzazione degli interventi.
- SCHEDA INFORMATIVA relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E o F del decreto attuativo (D.M. 19 febbraio 2007)
DOCUMENTI DA TRASMETTERE ENTRO 90 GIORNI DALLA FINE DEI LAVORI ALL’ENEA:
- Le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica attraverso l’allegato A al “decreto edifici” (D.M. 19 febbraio 2007 http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/doc/decreto_edifici_2008.pdf)
- La scheda informativa ( allegato E o F al “decreto edifici”) relativa agli interventi realizzati
La trasmissione deve avvenire in via telematica tramite l’applicazione web dell’Enea raggiungibile dal sito www.acs.enea.it .