WEBINAR GRATUITO 18 DICEMBRE

PRESENTAZIONE PIATTAFORMA

Iscriviti subito

Quali sono i professionisti che impediscono gli abusi edilizi del superbonus - condominio102

Contattaci subito


    [group group-772]

    [/group]

    abuso_edilizio.jpg

    Chi controlla che l’utilizzo del Superbonus110% impedisca ai contribuenti di realizzare abusi edilizi?

    Come sappiamo, l’abuso edilizio è un reato penale.

    Per questo motivo l’art. 119 del decreto legislativo 34/2020 ha individuato i soggetti che, in quanto professionisti, hanno la funzione di verificare che gli interventi che si vogliono realizzare abbiano i requisiti richiesti dal superbonus110% per accedere alle detrazioni fiscali.

    I professionisti in questione, così come ce li elenca il Quotidiano Condominio de Il Sole 24 Ore in un articolo redatto oggi 27/04/21, sono:

    • “i tecnici abilitati a rilasciare, mediante dichiarazione asseverativa, due attestati di prestazione energetica (Ape), uno ante ed uno post intervento, che certifichino «il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio» ovvero, ove non possibile, «il conseguimento della classe energetica più alta» (articolo 119, comma 3)”;
    • “i tecnici abilitati a rilasciare, una volta terminati i lavori, dichiarazioni asseverative attestanti la conformità dell’opera di efficientamento energetico ai requisiti tecnici e di congruità previsti dalla normativa di riferimento (cioè soggetti di cui alla lettera a del comma 13 dell’articolo 119). Si tratta di attestazioni rilasciate dal cosiddetto “tecnico abilitato”, definito dall’articolo 1, comma 3, lettera h) del Dm 6 agosto 2020, quale «soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli specifici ordini e collegi professionale». Inoltre, ai sensi dell’articolo 8, comma 2 del medesimo decreto, nei casi indicati all’Allegato A le asseverazioni del “tecnico abilitato” possono essere sostituite da un’analoga dichiarazione resa dal “direttore dei lavori”, nell’ambito della dichiarazione sulla conformità al progetto delle opere realizzate di cui all’articolo 8, comma 2, del Dlgs 192/2005″;
    • “i tecnici abilitati a rilasciare, una volta terminati i lavori, dichiarazioni asseverative attestanti la conformità dell’intervento antisismico ai requisiti tecnici e di congruità previsti dalla normativa di riferimento (cioè soggetti di cui alla lettera b del comma 13 dell’articolo 119), rilasciate dal progettista dell’intervento strutturale, dal direttore dei lavori e dal collaudatore statico ai sensi dell’articolo 3 del Dm”;
    • “i professionisti indicati nel comma 11 dell’articolo 119 del decreto crescita, competenti per il rilascio del visto di conformità, documento che, attestando la sussistenza dei presupposti della detrazione, costituisce condizione imprescindibile per la cessione del credito d’imposta”.

     

    Fonte Quotidiano Condominio de Il Sole 24 Ore