Come si ripartiscono le spese di riscaldamento nei condomini?
Ricapitolando:
- la Uni 10200 è stata recepita dal decreto legislativo 102/2014;
- il decreto legislativo 102/2014 è stato rivisitato dal decreto legislativo 73/2020, apportando un’importante modifica.
Il nuovo testo del decreto 102/2014, riformulato da quello n°73 del 14 luglio 2020, prevede infatti che “[…]quando i condomìni o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni,[…], l’importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50 % agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate[…]”.
Come sottolinea il Quotidiano Condominio de Il Sole 24 Ore, “La norma UNI 10200 non è stata abrogata e continua a valere come norma tecnica di riferimento per l’individuazione della regola dell’arte. Tale norma potrà essere utilizzata su base volontaria dal tecnico chiamato ad esprimersi sulle corrette percentuali per la suddivisione tra quote di consumo volontario ed involontario con il limite minimo del 50% da attribuire gli effettivi prelievi volontari di energia termica[…]“.
L’assemblea, quindi, non può liberamente scegliere “[…] forfettariamente le percentuali di attribuzione delle quote di costi da attribuire ai consumi volontari ed involontari, ma dovrà riferirsi ad un preciso calcolo tecnico. In quanto in difetto rischierebbe di attuare una ripartizione non conforme all’imputazione ai singoli del consumo effettivo richiamato dalla legge 10/91.”
Fonte Quotidiano Condominio de Il Sole 24 Ore